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Regole in caso di sinistro stradale:

Ho subito un incidente, ma la mia controparte è scappata…otterrò comunque il risarcimento dei danni?

Quando si resta coinvolti in un sinistro stradale, la prima cosa che si deve fare con la controparte è lo scambio reciproco dei dati (nome, cognome, numero di targa, Compagnia di assicurazione, numero di polizza etc..) attraverso la redazione del modello di constatazione amichevole o, nel caso in cui non ci sia incontro di vedute sulle modalità della dinamica, è sempre bene chiedere l’intervento delle Autorità di P.S., le quali provvederanno a recuperare tutti i dati necessari.
Se si sceglie di agire come consigliato in quest’ultima ipotesi, è sempre buona abitudine annotarsi subito il modello di auto della controparte, nonchè il suo numero di targa. La ragione risiede nel fatto che, a volte, chi sa di aver torto nel sinistro fa di tutto per svignarsela, anche approfittando della disattenzione altrui. Per quanto possa sembrare assurdo ed insensato, episodi di questo tipo si verificano con regolare cadenza, soprattutto quando non sono presenti terzi testimoni.
Ad ogni modo, l’esigenza di offrire una concreta garanzia a tutti coloro che rimangono vittima di tali atteggiamenti, è stata tradotta con l’istituzione (nel 1969) del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
L’art. 283 del d.lgs 209/05 disponde che il FGVS assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

1) veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
2) veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
3) veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
4) veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l’art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi:
5) sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
6) sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Si consiglia la lettura dell’articolo “La richiesta danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”.

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