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Regole in caso di sinistro stradale:

RESPONSABILITA’ MEDICA: L’IMPERIZIA DEL MEDICO E’ PUNIBILE ANCHE SE LIEVE

Il medico risponde per morte o lesioni personali colpose nel caso in cui l’evento si sia verificato, anche per colpa lieve, a causa di negligenza e imprudenza; risponde altresì per colpa lieve dovuta ad imperizia nei casi in cui non vi siano linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali finalizzate a regolare il caso concreto, ovvero nel caso in cui queste ultime siano state erroneamente individuate o non siano adeguate al caso di specie. Il sanitario risponde, infine, per colpa grave dovuta ad imperizia nell’esecuzione delle raccomandazioni contenute nelle linee guida o nelle buone pratiche clinico-assistenziali pertinenti rispetto al caso concreto, avuto riguardo alle speciali difficoltà dell’atto medico.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 8770/18; depositata il 22 febbraio)

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