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Regole in caso di sinistro stradale:

Errata o ritardata diagnosi: la perdita di chances di sopravvivenza

In Dottrina e Giurisprudenza la cd. perdita di chance è stata ricostruita sia come perdita attuale della possibilità di raggiungere il risultato favorevole sperato (tesi ontologica) sia come mancata realizzazione del risultato finale favorevole, che si sarebbe sicuramente verificato in assenza dell’evento lesivo (tesi eziologica).

La tesi ontologica è stata preferita perché semplifica l’onere probatorio posto in capo al danneggiato, che sarà tenuto a dimostrare soltanto una seria e non simbolica possibilità di raggiungere il risultato sperato.

In questo modo, per determinare il danno patito si considera il vantaggio economico che il danneggiato avrebbe potuto raggiungere, e poi lo si diminuisce in relazione alle concrete chances di realizzarlo.

Tale tecnica, che è detta del “coefficiente di riduzione”, è quella che viene normalmente preferita e seguita dai Giudici al fine di liquidare il pregiudizio di cui stiamo parlando.

Nella perdita di chance di sopravvivenza le sentenze più recenti attengono ad ipotesi in cui, a seguito di un errore medico o di un ritardo diagnostico, il danneggiato veda sensibilmente accorciata la propria aspettativa di vita.

In questi casi, la teoria del coefficiente di riduzione incontra delle difficoltà applicative, poiché risulta impossibile stabilire con sufficiente certezza la percentuale di chance perdute.

Quindi, al fine di raggirare l’ostacolo, la Giurisprudenza di merito ha spesso ritenuto di qualificare il danno da perdita di chance di sopravvivenza come danno morale, sofferto dalla vittima stessa, per la dolorosa consapevolezza di avere perduto delle possibilità di sopravvivenza da quantificarsi in via puramente equitativa

Diverse sono state le soluzioni risarcitorie offerte dai Giudici.

Ad esempio, in una recente sentenza del 2014, il tribunale di Lucca ha parametrato la diminuzione della aspettativa di vita all’inabilità temporanea prevista dalle Tabelle del Trib. di Milano, aumentata dal 100%, e poi moltiplicata per i giorni di vita perduti.

Il Tribunale di Bologna, pur nel rispetto dello stesso principio, ha inteso però muovere non dall’inabilità temporanea ma dall’invalidità permanente. Nel caso specifico, il Giudice, accertata una diminuzione delle chance di sopravvivenza del 21% a 5 anni, decise di commisurare il valore della lesione alla invalidità permanente totale, riducendo poi l’importo in funzione della predetta percentuale del 21%. Quindi, considerando che il paziente aveva 63 anni al momento del fatto, e che secondo le tabelle del Tribunale di Milano a questa età l’invalidità permanente totale ha un valore di € 529.209,00=, il Giudice ha ritenuto di dover liquidare € 111.133,00=, ossia il 21% del totale.

A questo punto, va evidenziato che tutti i criteri liquidativi analizzati sinora presentano profili di criticità.

Il criterio puramente equitativo rischia di affidare troppo alla discrezionalità del giudice.

I criteri che muovono dall’inabilità temporanea e dall’invalidità permanente, invece, presentano il problema di voler equiparare il valore dell’invalidità alla vita… ma vita e salute sono beni diversi!

Per carità, certi Giudici hanno dimostrato di aver considerato questo aspetto, tanto è vero che, come si diceva prima, hanno incrementato il valore dell’inabilità temporanea del 100%, come a dire che un giorno di vita perso vale il doppio di uno passato nell’invalidità totale. Tuttavia, resta il fatto che sono ancora numerose le sentenze che non tengono in considerazione l’anzidetto problema metodologico.

Ad ogni modo, per quanto i Giudici stiano cercando di individuare un criterio capace di liquidare il danno da perdita di chance di sopravvivenza, ciò che realmente consentirebbe di giungere ad una definitiva risoluzione del problema sarebbe un preciso e puntuale intervento del Legislatore.

In fin dei conti, senza voler sembrare per forza presuntuoso, si ha fiducia di credere che l’intervento del Parlamento potrebbe davvero limitarsi alla predisposizione di una Tabella che indichi con precisione quanto dovrà essere liquidato dai Giudici per ogni giorno di vita perso.

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