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Regole in caso di sinistro stradale:

Non sussiste oggi colpa medica se i macchinari tecnici dell’epoca non fornivano certezze

A carico della struttura sanitaria vi è l’obbligo, in base al contratto di spedialità, di mettere a disposizione il personale sanitario e le necessarie attrezzature idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza la struttura risponde in maniera esclusiva. Solo nel caso la struttura sia inadempiente scatta l’obbligo, sia da parte della struttura sanitaria che del medico, di informare il paziente di poter ricorrere a centri di più elevata specializzazione.
Insomma, soltanto “ove le apparecchiature tecniche non siano adeguate allo scopo” si impone al medico e alla struttura di indirizzare il paziente ad un centro maggiormente specializzato.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 4540/16; depositata l’ 8 marzo)

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