Nelle ipotesi di sinistro stradale generato da un veicolo non identificato, il non aver denunciato il fatto alle Autorità non è sufficiente a rigettare la domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti dell’impresa indicata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Il danneggiato, infatti, non ha l’obbligo si presentare la querela per ottenere il risarcimento, essendo, tale adempimento, un mero indizio in relazione al fatto che il sinistro abbia avuto luogo.
Corte Cassazione sez. III Civile, sentenza 20 novembre 2015 – 17 febbraio 2016, n. 3019