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Regole in caso di sinistro stradale:

Contratto di assicurazione: limitazione della garanzia, la Cassazione non ci sta!

Su ricorso presentato dalla Compagnia Fondiaria Sai SpA avverso la sentenza d’Appello del Tribunale di Prato, la Corte di Cassazione ha definitivamente sentenziato che se il contratto di assicurazione della responsabilità civile prevede la limitazione della garanzia ai danni derivati da fatti accidentali, la garanzia assicurativa opera anche nell’ipotesi di fatti colposi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 maggio – 26 giugno 2013, n. 16108
Presidente Spirito – Relatore Cirillo

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Prato condannava la Prontocolor s.n.c. a pagare ad An..Pa. la somma di Euro 2.456 a titolo di risarcimento dei danni causati all’autovettura del medesimo da schizzi e macchie di vernice, nel corso dell’operazione di tinteggiatura di una recinzione metallica; contestualmente, quel Giudice respingeva la domanda con la quale la società convenuta aveva chiesto alla propria assicuratrice, la Fondiaria SAI s.p.a., di essere manlevata in caso di condanna.
2. Appellata la sentenza dalla Prontocolor s.n.c., il Tribunale di Prato, con sentenza del 19 agosto 2006, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la Fondiaria s.p.a. a tenere indenne la società appellante di tutte le somme dovute al Pa. , con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Preliminarmente, il Tribunale rilevava che non potevano essere utilizzate né la deposizione resa dalla teste M.F. né la c.t.u. espletata nell’ambito di una diversa causa, trattandosi di richieste istruttorie tardivamente formulate.
Nel merito, il Tribunale osservava che l’interpretazione del contratto di assicurazione stipulato tra le parti conduceva alla conclusione che la garanzia assicurativa era operante nella fattispecie. La relativa clausola, infatti, in conformità all’art. 1917 cod. civ., doveva essere interpretata nel senso che rientravano nella copertura assicurativa tutti i fatti dannosi non cagionati volontariamente, ossia anche quelli colposi, a prescindere dal grado della colpa. E poiché nel caso in esame era pacifico che l’imbrattamento della vettura del danneggiato era avvenuta nel mentre i dipendenti della Prontocolor s.n.c. stavano lavorando, non essendo ipotizzabile, da parte dei medesimi, un’azione dolosa, era chiaro che il fatto generatore del danno rientrava nella copertura prevista dalla polizza.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Prato propone ricorso per cassazione la Fondiaria SAI s.p.a., con atto affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la Prontocolor s.n.c..

Motivi delia decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1917 cod. civ., oltre a omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Osserva la società ricorrente che la clausola contrattuale in discussione prevede che l’assicuratore sia obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare “in conseguenza di un fatto accidentale”. Essa sarebbe stata erroneamente interpretata dal Tribunale di Prato, nonostante il senso letterale delle espressioni ivi contenute rivelasse in modo pacifico il senso della comune volontà delle parti. E poiché possono esistere fatti non dolosi che, tuttavia, non sono accidentali, la limitazione, prevista nella clausola, ai soli fatti accidentali dovrebbe comportare l’esclusione della garanzia nel caso in esame; l’accidentalità, infatti, non esiste quando l’evento dannoso si verifica in dipendenza della sola attività dell’agente e delle stesse modalità con cui essa è stata predisposta ed eseguita.
Nel caso in esame, essendo pacifico che il danno si è determinato per un fattore umano – ossia la colpa dei dipendenti della Prontocolor s.n.c. – mancherebbero i requisiti necessari per poter configurare tale fatto come accidentale. L’interpretazione data dal Tribunale – secondo cui la garanzia sarebbe operativa per tutti i fatti non dolosi né fortuiti – sarebbe quindi errata, oltre che in contrasto con l’art. 1917 cod. civ., perché farebbe venire meno la natura aleatoria del contratto di assicurazione.
1.2. Il motivo, a conclusione del quale vengono formulati due diversi quesiti, è privo di fondamento.
Costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il contratto di assicurazione della responsabilità civile che preveda nelle condizioni generali la limitazione della garanzia ai danni derivati da fatti accidentali è correttamente interpretato nel senso che la garanzia assicurativa opera anche nell’ipotesi di fatti colposi, non potendo ipotizzarsi un contratto di assicurazione in relazione a fatti meramente accidentali che, derivando da caso fortuito o da forza maggiore, non possono essere comunque fonte di responsabilità civile (principio contenuto già nella sentenza 5 aprile 1990, n. 2863, poi costantemente ribadito, fra le altre, dalle sentenze 10 aprile 1995, n. 4118, 28 febbraio 2008, n. 5273, e, da ultimo, 26 febbraio 2013, n. 4799).
Alla luce di tale orientamento – al quale l’odierna pronuncia intende dare continuità – risulta chiaro che la sentenza del Tribunale di Prato non è incorsa in alcuna delle violazioni censurate nel primo motivo di ricorso. Non vi è stata, infatti, né un’erronea interpretazione della clausola contrattuale – la quale disponeva l’operatività della garanzia assicurativa in relazione ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dell’attività dichiarata – né la ipotizzata lesione dell’art. 1917 cod. civ., il quale non a caso esclude dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi. E la sentenza impugnata ha spiegato che l’incidente, consistito nell’imbrattamento di una vettura avvenuto nel corso dell’attività di verniciatura, era da ricondurre ad evidente disattenzione dei lavoratori dipendenti della società Prontocolor, ossia, appunto, ad un fatto accidentale.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ., in relazione al mancato accoglimento delle istanze istruttorie.
Si osserva, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel non consentire l’acquisizione di una testimonianza e di una c.t.u. espletate in diverso procedimento, in quanto “un’eventuale richiesta di c.t.u. formulata al giudice dalle parti non può mai essere considerata tardiva”, non trattandosi di una richiesta istruttoria rimessa alla disponibilità delle parti. Il Tribunale, cioè, avrebbe potuto anche negare l’acquisizione della c.t.u. considerandola superflua, ma non avrebbe potuto rigettare la richiesta sull’errato presupposto della tardività della medesima.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Anche volendo prescindere, infatti, dal dato formale per cui la censura avrebbe dovuto essere posta in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., assume rilevanza decisiva la circostanza che l’odierno ricorrente si è limitato a lamentare che il Tribunale di Prato abbia rigettato, siccome tardiva, l’istanza di acquisizione di una testimonianza e di una c.t.u. espletata in un altro processo, senza riportarne in alcun modo il contenuto e senza dare conto, quindi, della rilevanza e della decisività delle prove che si sarebbero dovute acquisire. Così facendo il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un effettivo interesse al rispetto delle norme processuali delle quali lamenta la violazione.
Questa Corte, inoltre, ha in più occasioni affermato che ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di un mezzo istruttorie o la mancata valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ordinanza 30 luglio 2010, n. 17915, conforme a pacifico orientamento).
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A siffatta decisione segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo alla stregua dei soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

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