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Regole in caso di sinistro stradale:

Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale sembra non aver ancora trovato un suo stabile assetto. Da alcuni anni a questa parte, infatti, la Corte di Cassazione si è spesso pronunciata sulla controversa questione relativa “all’indipendenza” o meno del danno morale rispetto al danno non patrimoniale. Ed invero, con l’introduzione del sistema risarcitorio onnicomprensivo, che ha racchiuso all’interno di un’unica voce (per l’appunto “danno non patrimoniale”) tutte le varie componenti di danno, la Suprema Corte ha più volte emesso sentenze contrastanti tra loro, alcune delle quali riconoscevano al danno morale una totale autonomia rispetto al più ampio genus del pregiudizio non patrimoniale, altre, invece, in linea con le innovazioni apportate dal nuovo criterio risarcitorio, hanno ribadito l’esigenza di individuare un’unica voce che comprendesse al suo interno il danno morale!  

Anche di recente la Corte di Cassazione è stata richiamata a decidere sull’argomento, e l’occasione si è presentata a seguito di un ricorso promosso da un medico ginecologo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova che, dopo aver accertato l’errore del dottore, dal quale è derivata un’invalidità permanente totale a carico di un bambino, ha liquidato il danno biologico distintamente dal danno morale. Con tale pronuncia (C.C. sent. n. 18641 del 12 settembre 2011), quindi, resiste l’idea che il pregiudizio morale debba essere considerato separatamente quale degradazione psicofisica derivante dal trauma subito. A doverla dire tutta, questa distinzione è sempre esistita nell’ambito del risarcimento del danno parentale da perdita di un familiare. Infatti,  la giurisprudenza di merito (vale a dire le sentenze dei Tribunali) ha ritenuto, anche dopo l’introduzione del nuovo danno non patrimoniale, di non adeguarsi alle impostazioni, affermando la cumulabilità tra il danno da perdita del rapporto parentale e il danno morale, in forza della loro reciproca autonomia concettuale.   

Insomma, pare proprio che oggi il danno morale viva di vita propria, e non debba considerarsi assorbito nell’ambito del danno non patrimoniale tabellato. Oltre tutto, va fatto presente che quest’ultimo indirizzo potrebbe trovare facile applicazione se, come parrebbe (salvo entrata in vigore delle meno “convenienti” Tabelle nazionali), le Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale sopra i 9 punti (macropermanente) diverranno il criterio valutativo di riferimento a livello nazionale. La ragione è data dal fatto che le Tabelle dell’Osservatorio civile di Milano sono state studiate in maniera tale già da operare al loro interno una sorta di distinzione tra danno non patrimoniale e danno morale. Difatti, ad ogni punto di danno biologico è associata una cd. “personalizzazione” del danno (vale a dire un aumento percentuale del valore economico del punto stesso) che varia a seconda della gravità di quanto riportato; insomma, le tabelle meneghine, nonostante tutto, hanno sempre offerto la possibilità di calcolare il pregiudizio morale patito.

Ad ogni modo, prima di cantar vittoria e poter affermare senza timore l’effettiva reintroduzione del danno morale quale voce distinta rispetto al danno non patrimoniale comunemente inteso dopo le sentenze gemelle del 2008 occorrerà attendere una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Riunite; speriamo quanto prima.

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