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Regole in caso di sinistro stradale:

Il risarcimento diretto: cos’è e come funziona

Dal 1° febbraio 2007 (a distanza di poco più di un anno dall’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private) è divenuta effettiva la cd. Procedura di Risarcimento diretto dei danni derivanti da incidente stradale tra due veicoli a motore assicurati per la responsabilità civile.
Questo importante cambiamento ha comportato delle autentiche e significative modifiche al tradizionale sistema di liquidazione, al punto da rendere dovorosa, in questa sede, una spiegazione dei casi in cui ora si procede direttamente nei confronti della propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Ed invero, secondo quanto disposto dal d.lgs. 209/05, “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.
La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139 (danni micropermanenti, ricompresi nella speciale tabella per lesioni da 1 a 9% di Invalidità Permanente sorta a seguito della legge n. 57 del 2001).

*La Procedura del Risarcimento diretto non si applica:

1) ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero;
2) al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141 d.lgs 209/05;
3) ai sinistri che vedono coinvolti più di due veicoli;
4) ai sinistri che vedono coinvolto un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa (D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153);
5) ai sinistri in cui il conducente abbia subito lesioni macropermanenti;cioè superiori al 9% di Invalidità permanente;
6) ai sinistri che siano conseguenza di mera turbativa;cioè quando i mezzi non sono entrati in contatto tra loro;
7) ai sinistri che vedono coinvolte macchine agricole;

Tutto ciò premesso, occorre sottolineare che l’art. 149 comma 6° del Codice delle Assicurazioni Private recita testualmente:
In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.” Tale ultima disposizione normativa è stata oggetto di una recente rivisitazione giurisprudenziale, grazie alla sentenza interpretativa di rigetto n. 180/2009 pronunciata dalla Corte Costituzionale. In quella sede, i Giudici costituzionali hanno voluto garantire alla persona del danneggiato la possibilità di agire direttamente in giudizio non solo nei confronti della propria Compagnia di Assicurazione, ma, qualora lo ritenesse più opportuno, anche nei confronti del Responsabile civile e dell’Assicuratore di quest’ultimo.

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