Una persona che, subite delle lesioni, sopravvive per un apprezzabile periodo di tempo e puoi muore, può nel frattempo acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due diverse categorie di pregiudizi non patrimoniali. La prima è rappresentata dal danno biologico temporaneo, ossia la perduta possibilità per la vittima di attendere alle proprie occupazioni. Il risarcimento di tale voce di danno è dovuta sia nel caso in cui la vittima sia stata cosciente durante l’agonia, sia quando la vittima sia stata incosciente. La seconda categoria è data dalla paura della morte, dal dispiacere patito dalla vittima di lasciare le persone care e le gioie della vita. La migliore definizione di tale voce di danno ce la offre l’illustre Marco Rossetti ne “il danno alla salute ed. Cedam 2017”: la sofferenza morale provata nell’attesa della propria morte.
Resta inteso che quelle appena richiamate sono solo due delle diverse voci che debbono essere attentamente valutate quando si opera la quantificazione del danno da morte.