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Regole in caso di sinistro stradale:

RC, morte immediata: non è risarcibile per diritto ereditario il bene vita.

La giurisprudenza della Cassazione è stata più volte chiamata negli ultimi anni a decidere se i prossimi congiunti di una persona morta nell’immediatezza –o quasi- di un sinistro conservino la possibilità di ereditare il risarcimento dovuto alla vittima primaria per la perdita del “bene vita”.

Il 22.07.2015, con la sentenza a Sezioni Unite n. 15350, la Suprema Corte ha chiarito che tale danno non è risarcibile e quindi non è ereditabile.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

I prossimi congiunti di chi dovesse perdere la vita a causa di un illecito altrui hanno diritto ad ottenere il risarcimento non patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto parentale.

Tale voce di danno, il cui risarcimento è dovuto ai parenti “iure proprio”, cioè come riparazione alla lesione di un interesse giuridico proprio degli stessi, mira a tutelare il principio di intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, oltre alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana.

La liquidazione del risarcimento avviene secondo il criterio equitativo, attraverso –appunto-  un’equa  personalizzazione in considerazione di determinati fattori come , ad esempio, l’età, lo stato di salute e delle speranze di vita futura della vittima etc. Insomma, per quanto vengano presi come punto di riferimento dei valori tabellari (in quasi tutta la Penisola trovano applicazione i valori indicati nell cd. Tabelle di Milano), la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale dovrà necessariamente differenziarsi caso per caso.

Oltre alla voce di danno appena descritta, i prossimi congiunti hanno diritto ad ottenere tutte quelle prestazioni patrimoniali –anche aggiuntive- che venivano erogate in vita dal deceduto, in danaro o in altre forme comportanti un’utilità economica, e che sono andate perdute a seguito della morte del parente.

Giunti a questo punto, la giurisprudenza si è interrogata per anni se ai parenti della vittima primaria fosse dovuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale patito da quest’ultima per la perdita del “bene vita” (danno tanatologico), quando l’illecito ne abbia provocato una morte pressoché istantanea.

Orbene, nonostante la Cassazione avesse ritenuto nel 2014 (Cass. Civ. n. 1361/2014) che “il risarcimento del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto è trasmissibile iure hereditatis (in via ereditaria) ”, la recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Civ. n. n. 15350/2015) ha chiarito che quando la persona muore poco dopo l’evento dannoso, in capo alla stessa non può nascere alcun credito risarcitorio.

Praticamente, l’irrisarcibilità deriva dall’assenza di un soggetto al quale sia collegabile la perdita di natura non patrimoniale del bene vita, e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito. Quindi, per i Giudici della Corte Suprema non può essere ereditato un credito che non è mai nato.

La soluzione appena prospettata è in linea con le principali esperienze giudiziarie europee!

Comunque, non ci sono dubbi che si dovrà giungere ad una diversa conclusione qualora il congiunto muoia non nell’immediatezza dei fatti ma dopo un certo lasso di tempo.

Per approfondimenti si consiglia la lettura integrale della pronuncia Cass. Civ. SS.UU. n. 15350/2015

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