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Regole in caso di sinistro stradale:

Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite del 2008

In questi ultimi anni, il Risarcimento del danno alla persona è stato oggetto di numerosi intereventi da parte della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Particolarmente importanti, addirittura capaci di porre in essere un’autentica rivoluzione del criterio risarcitorio, sono le cd. Sentenze Gemelle del 2008!
Sostanzialmente, si tratta di quattro sentenze (nn.26972;26973;26974;26975) pronunciate dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, e tutte depositate in data 11 novembre 2008; ciò che le ha distinte da molte altre precedenti sentenze della stessa Corte, è stata la loro capacità di innovare i criteri risarcitori del danno non patrimoniale.

Tali pronunce hanno di fatto determinato la scomparsa di alcune componenti di danno che, per tradizione, facevano parte del danno non patrimoniale; tra tutte si vedano il cd. danno biologico, morale ed esistenziale. Secondo alcuni, le predette componenti continuano comunque ad avere una loro valenza; a detta di chi scrive, non è sempre così!
Le sentenze gemelle hanno senz’altro cercato di dirimere una questione che ormai si protraeva da troppo tempo; ossia l’eliminazione o meno delle tradizionali sottovoci di danno (biologico, morale, esistenziale…). Purtroppo, proprio perchè si è trattata di una eliminazione apparente (più concettuale che pratica), il risultato è stato quello di creare una gran confusione a livello interpretativo (chi deve pagare il danno le considera scomparse, mentre chi deve ottenere il risarcimento ne chiede a pieno titolo un riconoscimento sostanziale).
Ad ogni modo, l’ambizione di chi scrive non è di certo quella di dare un proprio personale giudizio sulla bontà di dette pronunce; al contrario, ciò che si vuole offrire è un breve riassunto del loro contenuto.
Ed invero, occorre subito sottolineare l’introduzione di un’autentica limitazione risarcitoria, costituita dalla inviolabilità della lesione di un diritto costituzionale quale filtro per eliminare il risarcimento di tutti quei danni sprovvisti del requisito della oggettività (cd. Danni Bagatellari).
Per essere più chiari, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (al di fuori dei casi in cui esso è previsto espressamente dalla legge) sorge solo nel caso in cui esso sia conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti come INVIOLABILI. E se il nostro danno non patrimoniale fosse conseguente alla lesione di diritti costituzionalemente garantiti, ma non assistiti dalla prerogativa della inviolabilità? Questo è senz’altro uno dei punti su cui la Giurisprudenza dovrà necessariamente fornire risposte più concrete e, se possibile, spunti illuminanti! L’auspicio è che si affermi un ampliamento della categoria “danno non patrimoniale”, comprensivo di ogni ipotesi in cui sia pregiudicato un valore inerente alla persona conseguentemente alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti…senza richiamo ai diritti fondamentali ed inviolabili. Se così fosse, si assicurerebbe il diritto al risarcimento per tutti quei pregiudizi, anche gravi, costituiti dalla lesione di diritti garantiti dalla Costituzione, ma non assistiti dalla prerogativa della inviolabilità.
Dovendo per forza tralasciare, in questa sede, i tanti aspetti innovativi che le Sentenze gemelle hanno introdotto in materia di danno bilogico, esistenziale, morale, parentale, perdita da chance, onere della prova del danno biologico (artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private), onere della prova per gli altri pregiudizi non patrimoniali etc…mi limiterò a concludere dicendo che il criterio risarcitorio previsto dal Codice delle Assicurazioni private è stato elevato a criterio generale risarcitorio del danno non patrimoniale, e che il danno biologico (formalmente scomparso, ma sostanzialmente refluito all’interno dell’unica voce “danno non patrimoniale”) assorbe in sè anche il pregiudizio esistenziale oltre al danno morale. Proprio perchè il danno non patrimoniale costituisce ora “un danno conseguenza” e non “un danno evento”, le Sezioni Unite del 2008 hanno altresì affermato la necessità di provare tale fattispecie dannosa, estesa anche al pregiudizio morale, oltre che esistenziale. Vien da sè che, nei danni di lieve entità (ad es. nei cd. colpi di frusta), risulterà senz’altro difficile (a volte impossibile) provare il danno morale, esistenziale, perdita da chance etc…Per tutti coloro che se lo fossero chiesto, è questo il principale motivo che ha determinato un recente abbassamento degli importi risarcitori nel “cd. colpo di frusta”!
Per un dovere informativo, comunque, si anticipa che dopo il 2008 la Corte di Cassazione è tornata più volte sul punto, determinando nuovi ed importanti sviluppi. Tuttavia, gli operatori del settore restano ancora in attesa di una pronucia che sia capece di chiarire definitivamente l’annosa questione, e che offra un criterio risarcitorio equo e suscettivo di generale applicazione.

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