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Regole in caso di sinistro stradale:

Responsabilità medica: errore nella gestione del travaglio e concausa naturale

Il caso di specie riguarda un neonato che, a seguito di una gestione sbagliata del travaglio da parte del Ginecologo,  riportò una invalidità permanente del 100% per ipossia da soffocamento. L’ammontare del danno che liquidò il Giudice di primo grado a titolo di incapacità lavorativa specifica futura fu poi ridotto dell’esatta metà nel successivo grado di giudizio perché, secondo la Corte territoriale, l’invalidità permanente dell’infante era in parte dovuta alla preesistente sindrome di Down da cui era affetto.

Insomma, secondo la Corte d’Appello, la futura capacità lavorativa del bambino non la si poteva considerare totalmente pregiudicata dal comportamento del medico, essendo il “piccolo” già affetto da Downismo o Trisomia 21.

La conseguenza fu che la porzione del 50% dell’invaliditá permanente riportata dal neonato al momento della nascita è stata imputata solo alla concausa naturale della sindrome di Down, restando imputata al personale medico operante la residua percentuale del 50%.

Tale ripartizione (50% – 50%) fu giustificata con l’applicazione del principio generale dell’eguaglianza delle concause espresso dall’art. 2055 c.c., comma 3 (Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali), nell’ambito di un modello di causalità equitativo proporzionale adottato attraverso il ricorso alla norma dell’articolo 1226 codice civile.

L’aspetto più critico di questa sentenza d’appello è che non tiene nella dovuta considerazione il fatto che la condotta del medico poteva da sola porsi quale specifico ed autonomo antecedente causale dell’evento dannoso. Ciò significa che anche un bambino non affetto da Downismo avrebbe senz’altro riportato una invalidità del 100% se fosse nato nelle medesime condizioni (ipossia da soffocamento).

Tale dato oltre ad essere importante è anche dirimente per la Cassazione. Difatti, ragionando in quest’ottica, i Giudici della Corte Suprema, alla conclusione del ricorso presentato dai genitori del minore,  hanno ritenuto di cassare la decisione impugnata rinviandola alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione e di sancire il principio per cui: “ in materia di responsabilità per attività medico chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del danneggiato/paziente un antecedente privo di interdipendenza con la condotta colposa del sanitario, ma dotato di efficacia concausale nella determinazione della complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l’evento dannoso, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire -con prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto- solo ad una delimitazione del quantum risarcitorio“.

Quindi, se l’interpretazione è corretta, qualora la condotta colposa del medico assuma rilievo di causa del danno indipendentemente dalla causa originaria (nel nostro caso la sindrome di Down), e cioè di causa idonea a determinare il 100% dell’invalidità permanente del minore, deve trarsene che il relativo autore è tenuto a risarcire l’intero danno”.

Per approfondimenti vedasi Cass. Civ., Sez. III, n. 3893, 29.02.2016

 

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