Clicca qui per scaricare il PDF!
Regole in caso di sinistro stradale:

Assicurazione RC e mala gestio

L’assicuratore della RC (responsabilità civile) è sempre tenuto a curare gli interessi dell’assicurato, sia adempiendo senza indugio quando la responsabilità di quest’ultimo non è contestabile, sia respingendo le pretese di un terzo quando queste appaiono infondate.

Se  l’assicuratore omette colposamente di curare gli interessi dell’assicurato si parlerà di mala gestio.

Mala gestio, quindi, altro non è che una cattiva gestione degli interessi dell’assicurato, tale da aggravarne la posizione debitoria.

Cosa può fare l’assicurato in caso di mala gestio?

Qualora l’inadempimento dell’assicuratore dovesse essere particolarmente rilevante, l’assicurato potrà legittimamente risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. e rifiutarsi di pagare il premio in ragione del disposto di cui all’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento).

Naturalmente, queste non possono essere le uniche conseguenze ad una mala gestio.  Qualora la cattiva gestione dell’assicuratore dovesse assumere rilevanza, tanto da far aumentare esponenzialmente il debito dell’assicurato e diventare incapiente il massimale previsto dalla polizza, l’assicuratore dovrà garantire un indennizzo in misura anche superiore rispetto la massimale di polizza.

Quali sono i presupposti della mala gestio?

Per poter rispondere dettagliatamente a questa domanda sarebbe necessario analizzare uno ad uno i più significativi e recenti arresti giurisprudenziali, compromettendo la natura riassuntiva del presente articolo. Quindi, dall’indagine che ho fatto, per così dire, “giurisprudenza alla mano”, ritengo di poter affermare che il presupposto della mala gestio è sempre una condotta che sia almeno colposa da parte dell’assicuratore. Difatti, potrà essere considerato responsabile l’assicuratore che colposamente non ottemperi agli obblighi di cui all’art. 1917 c.c. o che non rispetti la diligenza che l’art. 1176 c.c. richiede al debitore che rivesta una qualifica professionale. Similmente, il mancato rispetto da parte dell’assicuratore del principio di buona fede sancito dall’art. 1375 del c.c. rappresenta anch’esso un presupposto della cd. mala gestio.

 L’assicuratore può rendersi responsabile del danno patito dall’assicurato attraverso dei comportamenti che refluiscono all’interno di due grandi tipologie di “cattiva gestione”:

mala gestio sostanziale e mala gestio processuale.

Tra le tante ipotesi, la prima può realizzarsi quando l’assicuratore omette di accertare il grado di responsabilità dell’assicurato e non provvede a liquidare il danno a favore del “creditore”, ovvero non si preoccupa di intavolare una trattativa stragiudiziale atta a risolvere bonariamente la vertenza, magari valutando di accettare una buona offerta transattiva.

La seconda, invece, viene a concretizzarsi nell’ambito di un processo. Pensiamo, solo per fare un esempio, al caso in cui l’assicuratore dovesse incorrere in nullità o decadenze capaci di offrire un vantaggio alla controparte a danno dell’assicurato. Lo stesso discorso possiamo fare quando l’assicuratore dovesse far decadere i termini per impugnare una sentenza sfavorevole, laddove il gravame si presenti suscettibile di accoglimento.

Leave a Reply

Il Blog

Novità giuridiche in materia di infortunistica stradale, responsabilità professionale e medica, diritto penale della circolazione stradale, infortuni sul lavoro, diritto di famiglia.

Hai un dubbio o una necessità di natura legale?

Lo Studio Legale Mulas può offrirti un supporto completo negli ambiti del Diritto Civile e delle Assicurazioni, in materia di Infortunistica Stradale, Responsabilità Professionale e Medica, Diritto Penale della Circolazione Stradale, Diritto di Famiglia e Recupero Crediti.

Siamo a disposizione per trovare la migliore soluzione al tuo problema.

info@studiolegalemulas.it 042623583

>> Scopri di più sullo Studio Legale Mulas