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Regole in caso di sinistro stradale:

Danno morale e personalizzazione del danno: tra prove ed automatismi

L’Osservatorio sul danno alla persona 2016 ci conferma ancora una volta come il settore della responsabilità civile sia soggetto a perduranti e forse insuperabili incertezze.

Difatti, dovendo esaminare la liquidazione del danno biologico in giro per l’Italia ci si può rendere conto che casi del tutto simili tra loro possono essere decisi in maniera diversa. Mi spiego meglio.

Con le  cd. sentenze di San Martino del 2008, la Suprema Corte a SSUU introdusse l’unitarietà ed onnicomprensività del risarcimento e la personalizzazione del danno secondo le prove fornite.

Purtroppo, però, all’indomani di detti arresti giurisprudenziali è mancato l’aggancio della prospettiva risarcitoria a parametri (anche normativi) condivisi e giustificati. Proprio per tale ragione, quindi, si possono leggere sentenze di merito in cui i Giudici, nel liquidare il danno biologico, escludono espressamente la presenza di una sua personalizzazione ai sensi dell’art. 139 c. 3 del CdA, poichè quest’ultima non è stata oggetto di un autonomo accertamento, ed altre in cui, per via della gravità delle lesioni e della giovane età del danneggiato, la personalizzazione è stata riconosciuta su base presuntiva.

Nonostante le spinte evolutive, quindi, ci troviamo ancora di fronte ad uno scenario di disomogenea interpretazione ed applicazione dei principi dettati dalla Cassazione.

Insomma, da un lato si ha che il compito del Giudice è senz’altro quello di accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provvedere alla sua integrale riparazione, e dall’altro non pare ancora bandita ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del c.d. danno morale soggettivo e della personalizzazione del danno biologico.

In conclusione, si ritiene che l’orientamento  più condivisibile sia proprio quello maggioritario, che non esclude la liquidazione del danno morale e della personalizzazione (anche nelle lesioni micro-permanenti) a patto che sia dimostrata: nel primo caso, una vera e propria afflizione psicologica associata ad un autentico patema d’animo, entrambi connessi a peculiari situazioni contingenti, quali la sottoposizione ad intervento chirurgico, la degenza ospedaliera e la sede delle lesioni (Trib. Lucca n. 239/2014); nel secondo caso, la ridotta capacità di espressione della propria personalità e della vita di relazione, nonché di estrinsecazione delle attività di tutti i giorni.

 

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