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Regole in caso di sinistro stradale:

Società di persone e assenza del socio infortunato da incidente stradale: azione risarcitoria

In ordine a tale argomento conviene richiamare due principi ben consolidati:

  • Colui che procura delle lesioni personali al lavoratore, che abbia perciò subito una invalidità temporanea lavorativa assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione dipendente;
  • Il risarcimento corrisponde all’esborso delle somme pagate al lavoratore -durante il periodo di inabilità temporanea assoluta- a titolo retributivo e contributivo, salva la risarcibilità dell’ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subìto dal datore di lavoro nella ipotesi di comprovata necessità di sostituzione del dipendente impedito con manodopera estranea all’azienda.

Resta ora da chiedersi: tali principi possano trovare applicazione se il lavoro viene prestato per una Società di persone da un socio?

La risposta è affermativa sia quando il socio è inquadrato come lavoratore subordinato (il rapporto di lavoro subordinato tra la società ed uno dei soci è infatti giuridicamente possibile a determinate condizioni), sia quando la sua attività lavorativa integri un conferimento previsto dal contratto sociale.

Prendiamo ad esempio proprio quest’ultimo caso, e poniamo che il socio partecipi solo agli utili societari e non abbia diritto ad una retribuzione. In questa situazione, alla Società dovrà essere risarcito il danno derivante dalla diminuzione degli utili a causa del  mancato apporto lavorativo del socio, sempreché detta diminuzione non sia assorbita dalla diminuzione della quota degli utili corrisposti al socio danneggiato

Alla luce di quanto detto finora, risulterà abbastanza chiaro che la società danneggiata  dalla perdita di lavoro del socio è da considerarsi un soggetto legittimato ad agire in giudizio contro il responsabile del sinistro stradale e/o dell’assicuratore della RCA.

In conclusione va precisato che il danno alla società non può essere considerato presuntivamente dimostrato sulla base del solo elemento del mancato apporto lavorativo del socio.

Se la prova dovesse essere formata solo da presunzioni, come può avvenire nella fattispecie in esame, è demandato al giudice il compito di valutare l’idoneità degli elementi presuntivi. Si osserva, in proposito, che la liquidazione equitativa del danno ha per presupposto che questo sia certo nella sua esistenza, ancorché non provato nel suo preciso ammontare; in caso contrario (actore non probante reus absolvitur), la liquidazione non ha modo di estrinsecarsi.

 

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