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Regole in caso di sinistro stradale:

La responsabilità (contrattuale) della scuola per danno da autolesione dell’alunno.

Principio consolidato della Corte di Cassazione è quello per cui, in caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale. Quindi, sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

Tra insegnate e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona» (così Cass. Sez. Unite 27/06/2002 n. 9346).
Da ciò, consequenzialmente, deriva l’applicabilità del regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c., in virtù del quale al danneggiato è imposto solo di provare che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre incombe sulla scuola l’onere di dimostrare che l’evento sia stato determinato da una causa non imputabile né alla scuola né all’insegnate.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 3695/2016; depositata il 25 febbraio

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