Molti ritengono doveroso, in osservanza all’art 149 c. 6 del Codice delle Assicurazioni private, rivolgersi giudizialmente alla propria Compagnia assicuratrice al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. Orbene, è vero che l’interpretazione letterale di detto articolo potrebbe indurre a configurare un tale obbligo senza alternative, tuttavia, la Corte Costituzionale ha totalmente ribaltato questa lettura con la sentenza 10-19 Giugno 2009 n. 180. Difatti, con tale pronuncia la Consulta ha precisato che la norma stabilisce una facultas agendi a favore del soggetto danneggiato, il quale non deve necessariamente agire contro la propria assicuratrice, ma può benissimo citare (azione tradizionale) la Compagnia del responsabile civile (controparte nell’incidente).
Quindi, nella fase stragiudiziale, il danneggiato può tentare di ottenere il risarcimento dalla propria Assicurazione, tuttavia, se non dovesse riuscire a raggiungere un accordo, non gli è preclusa la possibiltà di esercitare l’azione (incardinare la causa) contro il responsabile civile (la controparte nell’incidente) e la sua impresa assicuratrice.