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Regole in caso di sinistro stradale:

Risarcimento da incidente mortale: perdita di un familiare. Il danno tanatologico. 2° parte

In questa seconda parte si intende offrire un taglio più pratico alla delicata questione del danno parentale -tanatologico. L’auspicio è quello di inquadrare, sinteticamente, gli orientamenti più recenti della Giursprudenza di legittimità.
Nonostante sia già stato accennato nel precedente articolo, anche in questa sede è doveroso ribadire che le Sezioni Unite del 2008 hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 del c.c. è una categoria unica e che, quindi, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E’ compito del Giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedendo alla sua integrale riparazione.

Il danno non patrimoniale verrà risarcito solo in certe ipotesi:

1)se previsto espressamente dalla legge (come nell’ipotesi di danno derivante da reato ex art. 185 c.p.;
2) in caso di lesione di diritti INVIOLABILI dell’individuo e tutelati dalla Costituzione;

Per aversi danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. dovranno sussistere:

a) la condotta;
b) nesso causale tra la condotta e l’evento;

c) danno come conseguenza dell’evento;

Insomma, non vale invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, al benessere, alla serenità, postulandone la risarcibilità ex art. 2059 del codice civile! Al di fuori dei casi espressamente previsti per legge, solo la lesione di un diritto INVIOLABILE della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.
Giusto per fare un esempio, nel caso di un incidente stradale in cui, incolpevolmente, perde la vita un uomo (tragica conseguenza dell’imprudenza ed imperizia del conducente dell’auto che ha provocato il sinistro), non si obietta in ordine all’applicabilità dell’art. 2059 c.c., poichè si è in presenza di un comportamento illecito che integra una fattispecie di reato, quindi, in tale ipotesi, la risarcibilità del danno sofferto dai parenti è riconosciuta da una disposizione di legge , l’art. 185 del c.p..

Diverso è il discorso in tema di danno cd. “TANATOLOGICO”, ossia dei gravissimi danni sofferti da congiunto a causa della morte. La Giurisprudenza, infatti, ha sempre negato in caso di morte immediata o quasi immediata, il riconoscimento di una tutela risarcitoria alla vittima, che possa poi trasferirsi, iure hereditatis, in capo ai prossimi congiunti.
Tuttavia, con la sentenza SS.UU. n. 26972 del 2008, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di morte quasi istantanea della vittima, sussisterà un diritto al risarcimento del solo danno morale patito da quest’ultima, in quanto, dato il breve lasso di tempo intercorrente tra il verificarsi dell’evento lesivo e la morte, detta sofferenza non può degenerare in patologia e , quindi, non può dar luogo a danno biologico.

N.B.:
La Corte ha stabilito che è necessario che la vittima abbia mantenuto la lucidità per tutto il tempo intercorrente tra l’evento lesivo e la morte, ovvero, che la vittima abbia percepito e vissuto l’agonia, in attesa dell’inevitabile fine.
Insomma, è stata riconosciuta la trasmissione agli eredi del diritto al risarcimento del danno morale effettivamente patito dalla vittima dell’evento catastrofico!

A tal riguardo si consiglia la lettura delle seguenti sentenze della Corte di Cassazioni, capaci di offrire un autentico quadro evolutivo della materia:

– SS.UU. sent. 11 novembre 2008 n. 26972;
– Cassazione Civile, sez. III, sent. 22 marzo 2007, n. 6946;
– Cassazione Civile, sez. III, sent. 31 maggio 2005, n.11601;
– Cassazione Civile, sez. III, sent. 1 dicembre 2003 n. 18305;
– Cassazione Civile sez. III, sent. 19 febbraio 2007, n. 3760;
– Cassazione Civile, sez. III, sent. 9 marzo 2004, n. 4754;
– Cassazione Civile, sez. III, sent. 23 febbraio 2004, n. 3549;
– Cassazione Civile, sez. III, sent. 31 maggio 2003 n. 8828;

2 Responses
  1. G i u l i o Del Vecchio

    In tema di danno cd. TANATOLOGICO si veda a proposito di tutela risarcitoria agli eredi il volume del Consigliere Petti, Il risarcimento dei danni: biologico, genetico, esistenziale.

  2. G i u l i o Del Vecchio

    In tema di danno cd. TANATOLOGICO si veda a proposito di tutela risarcitoria agli eredi il volume del Consigliere Petti, Il risarcimento dei danni: biologico, genetico, esistenziale.

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